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Gli allergeni alimentari e gli obblighi informativi

  • By adm_sinpro
  • 19 Dicembre 2024
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Dal 14 dicembre 2014 è entrato in vigore un Regolamento Europeo (Regolamento 1169/2011) che obbliga tutti i ristoratori, gli esercenti di bar, gelaterie (e qualunque luogo pubblico che somministri alimenti per il consumo) a rendere il proprio menu più trasparente segnalando eventuali allergeni. Le informazioni possono essere riportate sui menu, su appositi registri o cartelli o altro sistema equivalente, anche tecnologico, da tenere bene in vista in modo da consentire al consumatore di accedervi facilmente e liberamente. È comunque necessario che all’interno dell’impresa vi sia una documentazione scritta che indichi la presenza di allergeni negli alimenti. Oltre 120 alimenti sono stati descritti come responsabili di allergie alimentari, ma è solo un numero ristretto di alimenti a causare la maggior parte delle reazioni allergiche. Soltanto 14 sostanze, infatti, o prodotti necessitano dell’etichettatura obbligatoria degli allergeni in base alla legislazione dell’UE.

I quattordici allergeni sono:
 1. Cereali contenenti glutine
 2. Crostacei o prodotti a base di crostacei
 3. Uova e prodotti a base di uova
 4. Pesce e prodotti a base di pesce
 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi
 6. Soia e prodotti a base di soia
 7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio)
 8. Frutta a guscio
 9. Sedano e prodotti a base di sedano
10. Senape e prodotti a base di senape
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo
12. Anidride solforosa e solfiti
13. Lupini e prodotti a base di lupini
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi

 

Le sanzioni a cui si fa riferimento all’art. 18 del Decreto Legislativo 109/1992, vanno da un minimo di € 600 a un massimo di € 18.000; tale decreto, pensato soprattutto per l’industria alimentare, è in procinto di revisione, al fine di adattarlo al regolamento in oggetto.

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